Titoli abilitativi edilizi
Pratiche amministrative necessarie per l’esecuzione di qualunque tipo di intervento.
Titoli abilitativi edilizi: cosa sono?
Per titoli abilitativi si intendono quelle pratiche amministrative che, nel settore dell’edilizia, sono necessarie per l’esecuzione di qualunque tipo di intervento su qualunque tipo di edificio. La vecchia normativa in vigore nel passato era dettata dal DPR 380/2001, ma a partire dal 2016 con l’entrata in vigore del D.lgs 222 sono stati introdotti diversi aggiornamenti che hanno snellito il numero dei titoli abilitativi edilizi previsti. Nel presente articolo vedremo prima quali sono quelli rimasti e contemplati dalla normativa attuale, per poi analizzarli nello specifico e capire quando sono necessari e per cosa si utilizzano.
Quali sono i titoli abilitativi edilizi?
Inizialmente, il DPR 380, comprendeva più titoli, tra cui vi erano anche la DIA, la Super DIA e la CIL tuttavia, a seguito dello snellimento sopra citato, i titoli abitativi previsti dalla legislazione vigente sono quelli del seguente elenco:
- Edilizia libera;
- CILA;
- PdC;
- SCIA;
- super SCIA;
Cos’è l’Edilizia Libera?
Sotto la voce edilizia libera vengono raggruppati tutti quegli interventi che possono essere effettuati senza che ci sia il bisogno di richiedere autorizzazioni al comune o di depositare documenti, in parole povere, si tratta di quegli interventi per cui non è necessario nessuno degli altri titoli abilitativi.
Edilizia Libera: gli interventi
- manutenzione ordinaria;
- installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 12kW;
- eliminazione di barriere architettoniche che non comportino alterazioni alla sagoma dell’edificio;
- opere temporanee per le attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico in aree esterne al centro abitato;
- interventi pertinenti all’esercizio dell’attività agricola (interventi su impianti idraulici agrari, movimenti di terra ecc);
- installazione di serre mobili stagionali funzionali all’attività agricola;
- opere finalizzate a soddisfare esigenze obiettive e temporanee che devono essere rimosse al cessare delle stesse;
- pavimentazione e finitura di spazi esterni
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici;
- aree ludiche pubbliche (senza fini di lucro);
- elementi di arredo alle aree di pertinenza degli edifici.
Anche in questi casi, tuttavia, bisognerà comunque rispettare le normative in vigore in materia di aspetti come l’antisismica, le norme antincendio, l’efficienza energetica e la tutela del paesaggio.
Cos’è la CILA
In edilizia, CILA è l’acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asservata, e serve ad effettuare lavori che non sono classificabili come edilizia libera, ma che non sono nemmeno soggetti a SCIA O PDC. Questo titolo abilitativo deve essere trasmesso dal diretto interessato allo Sportello Unico per l’Edilizia e deve essere corredato dei relativi elaborati e dell’attestazione redatta da un tecnico abilitato. L’inizio dei lavori sarà subordinato alla protocollatura della pratica.
CILA: gli interventi
I lavori possibili con la CILA sono, di norma, lavori di manutenzione “leggera” che non richiedono la redazione della SCIA, tra essi rientrano:
- Manutenzione straordinaria che non causa modifiche strutturali;
- Ristrutturazione leggera intacchi parti strutturali dell’immobile;
- Abbattimento barriere architettoniche che modifichino la forma dell’immobile;
- Lavori di ricerca sulle caratteristiche del terreno eseguite in zone interne al centro edificato;
- Movimenti di terra non legati ad attività agricole;
- Realizzazione di serre agricole con murature;
- Costruzione di pertinenze minori non qualificabili come nuova costruzione.
Cos’è la SCIA
La definizione di SCIA è Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed è un titolo abilitativo che serve per gli interventi che riguardano le parti strutturali dell’edificio, nello specifico per le operazioni di:
- manutenzione straordinaria riguardante le parti strutturali dell’edificio;
- restauro e risanamento conservativo riguardante le parti strutturali dell’edificio.
SCIA: gli interventi
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione, la SCIA serve per tutti quelli che:
- non portano ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
- non comportano modifiche al volume o al prospetto dell’edificio;
- non cambiano la destinazione d’uso dell’edificio;
- non comportano alterazioni della sagoma di immobili sottoposti al dlgs 42/2004.
Inoltre, la SCIA può essere richiesta per le varianti a permessi di costruire che:
- non incidono su parametri urbanistici e volumetrie;
- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004);
- non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Fatta eccezione per alcuni casi particolari, i lavori possono cominciare lo stesso giorno che avviene il deposito della pratica.
vedi anche: SCIA edilizia: cos’è, a cosa serve e come funziona
Cos’è la Super SCIA?
La Super SCIA va fatta in alternativa al permesso di costruire, la differenza con la SCIA normale è che può essere ammessa per interventi più complessi, ma non tanto da richiedere il permesso di costruire.
Super SCIA: gli interventi
La Super SCIA è ammessa per:
- ristrutturazioni pesanti;
- interventi di nuova costruzione effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali;
- interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica regolati da piani attuativi;
Trattandosi di lavori particolarmente complessi non sarà possibile iniziare le attività nello stesso giorno della segnalazione ma bisogna aspettare 30 giorni dalla data della presentazione della stessa.
Cos’è il PdC?
Il PdC o Permesso di Costruire è un titolo abilitativo che serve per ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio. Tra questi interventi rientrano:
- nuove costruzioni;
- ristrutturazioni urbanistiche;
- ristrutturazioni edilizie
PdC: gli interventi
Nel caso specifico delle ristrutturazioni edilizie il PdC serve se gli interventi:
- portano ad un organismo edilizio diverso dal precedente (anche in parte);
- comportano modifiche della volumetria dell’edificio o del prospetto;
- comportano cambiamenti della destinazione d’uso;
- comportano alterazioni della sagoma di immobili sottoposti al dlgs 42/2004.
Il PdC deve essere presentato allo Sportello Unico dell’Edilizia il quale, entro 10 giorni, dovrà comunicare al richiedente il nome del Responsabile del Procedimento che dovrà istruire la domanda entro 60 giorni.