Attestato Prestazione Energetica

Obbligatorio per locazione e rogito

Quando è obbligatorio redigere la certificazione?

Dal 1° luglio 2009 l’APE va obbligatoriamente redatto in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione. Dal Gennaio 2012 negli annunci immobiliari vanno inseriti gli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno). Inoltre l’APE è tra i documenti utili ad ottenere il certificato di agibilità di un edificio.

Con la Legge 90/2013 è stato ulteriormente chiarito quando bisogna redigere l’Attestato, approfondisci su questa pagina tutti i casi in cui è obbligatorio fare l’attestato energetico.

Il certificatore energetico è il professionista che redige l’APE

In caso di violazione per nuove costruzioni

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione, e/o oggetto di vendita la sanzione amministrativa compresa tra € 3.000,00 e € 18.000,00

In caso di violazione per locazione

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari oggetto di locazione comporta una sanzione ammnistrativa compresa tra € 300,00 e € 1.800,00

In caso di violazione per vendita

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta, vendita o locazione il responsabile dell’annuncio comporta una sanzione amministrativa compresa tra € 500,00 e € 3.000,00

Come viene realizzato l’APE?

Con l’ausilio di specifici software viene effettuata un’analisi energetica dell’immobile prendendo in considerazione:

  • le caratteristiche geometriche e di esposizione dell’immobile
  • le caratteristiche delle murature e degli infissi
  • la tipologia degli impianti presenti per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria
  • eventuali impianti di ventilazione meccanica
  • eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile

In seguito il Certificatore elabora i calcoli attraverso un software certificato, compila il documento e rilascia l’APE nel quale sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. L’ APE va conservato con il libretto della caldaia e consegnato al nuovo proprietario o al locatario.

Il certificatore deve presentare alla Regione di competenza copia dell’APE.

Perchè fare il certificato energetico?

L’APE è, come detto in precedenza, obbligatorio per legge. Le sue principali finalità sono:

  1. Strumento per valutare la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici
  2. Strumento per consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci

Nonostante, per le costruzioni esistenti possa sembrare una mera pratica burocratica, l’ APE è un documento che comporterà notevoli vantaggi nei prossimi anni. In particolare ci sarà:

  • Aumento del valore degli immobili caratterizzati da consumi energetici bassi al momento della vendita o dell’affitto
  • Incentivazione alla costruzione di edifici ad alto rendimento energetico e ristrutturazioni energetiche con evidenti miglioramenti del livello di inquinamento da anidride carbonica CO2

APE e firma digitale

L’attestato può essere firmato dal tecnico anche con la firma digitale. Alcune Regioni utilizzano esclusivamente questo metodo per ricevere gli APE nel loro catasto energetico.
I cittadini o i notai, per verificare la correttezza della firma digitale possono utiizzare questo link: Verifica firma digitale.

La firma digitale ha completa validità legale e può sostituire la copia cartacea.

Dati Catastali

Atto di provenienza – Visura Catastale – Identificazione Catastale

Edilizia

Pesi e gravami (vincoli) – Provvedimenti amministrativi – Autorizzazione Edilizia

Urbanistica

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