Classificazione AQE e APE

AQE

AQE Attestato di Qualificazione Energetica si differenza dall’APE per tre aspetti fondamentali:

  1. L’AQE può essere redatto anche da un tecnico abilitato che è stato coinvolto nei lavori dell’ edificio da valutare, mentre nel caso dell’APE il certificatore energetico è un soggetto estraneo alle altre fasi del processo di progetto e realizzazione in quanto ha un ruolo di “collaudatore”.
  2. L’AQE non prevede l’assegnazione di una classa energetica
  3. L’AQE va consegnato al comune mentre l’APE alla Regione

Adempimenti del Direttore dei Lavori nella fase di “fine lavori”

L’AQE viene generalmente firmato dal direttore dei lavori in modo da asseverare come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell’edificio. È importante ci sia quindi coerenza tra i dati presenti nell’AQE e quello che è stato definito in fase di progetto nella relazione energetica (chiamata anche ex “legge 10”)

L’AQE va consegnato al comune (e non alla Regione come nel caso dell’APE) contestualmente ai documenti della fine lavori. Il direttore dei lavori che omette la presentazione dell’AQE può incorrere in sanzioni tra 1000 e 6000 euro. Inoltre la dichiarazione di fine lavori è inefficace se la stessa non è accompagnata dall’AQE asseverato.

Quando è obbligatorio redigere l’AQE?

I casi in cui vige l’obbligo di redigerlo sono definiti nell’articolo 3, comma 2 del D. Lgs 192/2005:

  • edifici di nuova costruzione
  • nuovi impianti installati in edifici esistenti
  • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
  • una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente
  • sostituzione di generatori di calore

Nelle tipiche “ristrutturazioni di appartamenti” (Manutenzione Straordinaria comunicata con CILA) quindi sembrerebbe (utilizzo il condizionale perchè la norma non è per niente chiara) esserci l’obbligo solo nel caso di contestuale sostituzione degli impianti o coibentazione. Meno chiaro è l’obbligo in caso di sostituzione degli infissi.

In caso di fusioni e frazionamenti SEMBREREBBE non esserci l’obbligo.